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D.P.C.M. 02/02/2005-prevenire l'inquinamento dei corpi idrici; -conseguire adeguate protezioni delle acque destinate a particolari usi; - non interferire con il sistema di utilizzo delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; - mantenere la capacità naturale di auto depurazione del corpi idrici nonchè la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il raggiungimento degli obiettivi indicati è realizzabile attraverso i seguentistrumenti: - il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici individuati dalle autorità competenti; -la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza; -il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalle leggi dallo Stato, nonchè di quelli definiti in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; -l'individuazione di misure per la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili. L'indagine dei fattori ambientali coinvolti nel processo di allestimento, impianto ed utilizzo delle aree individuate si attua attraverso un percorso simile a quello della valutazione di impatto ambientale; l'indagine parte dall'individuazione degli aspetti ambientali coinvolti nell'attività da porre in essere, fino alla determinazione degli impatti e degli effetti sull'ambiente. La procedura di valutazione è sintetizzabile in tre fasi: Aspetto ambientale elemento di una attività che può interagire con l'ambiente. Impatto ambientale qualunque modificazione dell'ambiente negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività antropiche. Effetto ambientale qualunque conseguenza, diretta o indiretta dell'attività sulle caratteristiche dell'ambiente, sia essa negativa o benefica 1. Analisi. Consiste in un'indagine preliminare dello stato attuale delle componenti ambientali e degli impatti, effettivi o potenziali, delle attività da porre in essere sull'ambiente. 2. Verifiche. In questa fase è necessario raccogliere ed elaborare le informazioni che consentano di caratterizzare gli aspetti ambientali, in funzione del loro rapporto con l'ambiente ed il territorio circostante, evidenziando in particolare: sensibilità dei vari sistemi in termini di vulnerabilità delle risorse e livelli di criticità delle risorse e delle aree comprese nell'ambito degli effetti; vincoli insistenti sull'ambito concernenti i vari sistemi, aree e beni di rilevanza ambientale presenti nell'ambito; descrizione della qualità ambientale iniziale dell'ambito, anche attraverso l'uso di opportuni indicatori di stato delle risorse dei vari sistemi; definizione della pressione ambientale insistente sull'ambito per quanto concerne i vari sistemi, anche attraverso l'uso di opportuni indicatori di pressione. Deve essere verificata la compatibilità delle azioni di trasformazione con il quadro conoscitivo delineato, anche in termini di coerenza con il quadro normativo, esplicitandone gli obiettivi di tutela e salvaguardia dei sistema ambientale e insediativo. 3. Decisione. Qualora, a fronte di una giustificazione dell'opera in termini insediativi e socio-economici molto forte, la scelta di trasformazione implichi un aumento del carico ambientale, è necessario verificare la possibilità di adottare opportune misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti ambientali negativi. Se ciò non fosse possibile, l'azione di trasformazione deve essere ridiscussa per quanto concerne le alternative di sito e la dimensione. 4.5 Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio residuo. Aree che presentino limitata esposizione a condizioni di rischio residuo, da valutare ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'insediamento: -aree poste al di sotto di cavidotti aerei di trasporto di energia elettrica o sopra ad elettrodotti interrati; - aree esposte a pericolo di crolli di tralicci, ciminiere, antenne, strutture pericolanti o installazioni sopraelevate -aree poste lungo i «corridoi» di atterraggio o decollo di aeromobili, ovvero in prossimità di attracchi di mezzi navali che trasportano materie infiammabili, esplodenti, tossiche o nocive; -aree percorse da adduttrici principali di acquedotti o gasdotti; -aree sottostanti a dighe, bacini idraulici, o condotte forzate, o limitrofe a corsi d'acqua a rischio di esondazione o prospicienti a spiagge soggette a rilevanti fenomeni di marea; -aree utilizzate come discariche, successivamente bonificate; -aree particolarmente esposte a fenomeni atmosferici particolarmente intensi quali forti venti, trombe d'aria, gelate notturne; - aree limitrofe a complessi industriali fonti di potenziale rischio chimico, biologico, di incendio; -aree adiacenti a zone boschive particolarmente sensibili al rischio di incendi o di degrado; -aree prossime ad impianti di depurazione o a grandi collettori di adduzione e/o di scarico, in non perfetta manutenzione. 4.6 Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio antropico. Il rischio chimico-industriale deriva da attività potenzialmente pericolose quali il deposito, la produzione, la lavorazione o trasformazione di sostanze che, per loro natura, per quantità o modalità di lavorazione possano dar luogo allo sviluppo di incidenti di rilevante portata per la popolazione e per l'ambiente. Tali sostanze sono in genere composti chimici che provocano effetti nonchè sull'organismo umano quando sono malati, ingeriti o assorbiti per via cutanea (sostanze tossiche), oppure che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) e/o energia dinamica (sostanze esplosive). Vengono definite «installazioni industriali a rischio di incidente rilevante» quelle in cui siano presenti determinate sostanze pericolose ed in cui siano presenti condizioni operative tali da far ritenere possibile il rilascio all'esterno delle sostanze e dell'energia in esse disponibili, o che siano esposte al cosiddetto «effetto domino», ovvero quando un incidente in un deposito ne può creare a catena altri. Pertanto, nell'individuare l'area da destinare al ricovero della popolazione in emergenza, occorrerà tenere nella dovuta considerazione e valutare la vicinanza di insediamenti chimici ed industriali, fonte di potenziale pericolo. La prevenzione degli incidenti industriali rilevanti è regolamentata da una ricca normativa di settore. Legge di riferimento principale in italia è il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la Direttiva CEE n 82 del 1° dicembre 1996, meglio conosciuta come «Direttiva Seveso 2». Si riportano nel seguito le principali definizioni contenute nel citato decreto legislativo sulla materia: a) «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; b) «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto; c) «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; d) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto; e) «sostanze pericolose», le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato 1, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente; f) «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; g) «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente; h) «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche. La citata norma definisce i processi produttivi, la natura ed i quantitativi di sostanze pericolose che caratterizzano gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, introducendo importanti novità soprattutto sul piano della sicurezza, l'informazione al pubblico, il controllo dell'urbanizzazione. La normativa stabilisce l'obbligo, per i proprietari ed i gestori di depositi e impianti in cui vengano stoccate o impiegate, in determinate condizioni, sostanze pericolose (in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti), di adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e alla mitigazione delle conseguenze, qualora essi dovessero verificarsi. Per poter individuare le misure più adeguate da adottare, il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare un'analisi di sicurezza, per la individuazione degli incidenti connessi con l'esercizio dell'impianto, insieme allo studio della loro evoluzione in termini di conseguenze, per l'uomo e per l'ambiente. La normativa prevede, inoltre, di notificare all'Autorità le caratteristiche della propria attività produttiva e i risultati dell'analisi, dimostrando di aver assunto adeguate misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie per prevenire e far fronte agli eventi incidentali risultanti dall'analisi. Nei casi più complessi (ovvero in presenza di quantitativi consistenti di sostanze pericolose, secondo quanto prescritto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999) il gestore dell'impianto deve predisporre uno specifico rapporto di sicurezza, corredato da una approfondita analisi dei rischi e da una stima delle possibili conseguenze in caso d'incidente (in particolare in rapporto col territorio urbanizzato in cui l'impianto si colloca). La normativa attuale detta norme sui seguenti aspetti: -il riferimento alle sostanze pericolose per l'ambiente; - la necessità dell'attuazione di politiche di controllo dell'urbanizzazione in presenta di industrie a rischio d'incidenti rilevanti; - l'introduzione obbligatoria, presso le aziende, di sistemi di gestione della sicurezza, che si aggiungono alle misure di prevenzione impiantistiche; -lo studio delle situazioni a forte concentrazione di attività industriali; - il rafforzamento del sistema dei controlli, da effettuare con maggiore sistematicità da parte delle Autorità preposte; - una maggiore informazione al pubblico e la partecipazione della popolazione nel processo decisionale per i nuovi insediamenti. Le Autorità competenti svolgono, sui rapporti di sicurezza, apposite istruttorie tecniche e controlli in loco, finalizzate a valutare se il gestore dell'azienda a rischio d'incidente rilevante abbia assolto correttamente agli obblighi imposti dalla normativa, come l'analisi dei rischi, ed abbia previsto adeguate misure di prevenzione e protezione per prevenire gli eventi incidentali e per far fronte alle conseguenze, qualora gli stessi si verificassero. La legge 19 maggio 1997, n 137 contenente la «Sanatoria dei decreti legge di recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», prevede, tra l'altro, che i produttori di sostanze pericolose e i detentori di depositi a rischio di incidente rilevante trasmettano al Ministro dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma competente, al sindaco, al prefetto e all'Azienda sanitaria locale competente una scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante. Pertanto, nell'individuare le aree da adibi- re al ricovero in emergenza della popolazione, si dovranno tenere in debita considerazione le schede di informazione pervenute al comune e che lo stesso è tenuto a conservare in versione integrale. Ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 sono state conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Tale trasferimento è subordinato all'adozione di apposita normativa regionale, volta a disciplinare il raccordo tra i soggetti incaricati delle istruttorie e a garantire la sicurezza del territorio e della popolazione interessata, e avviene solo dopo specifico accordo di programma tra Stato e regione, finalizzato alla verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni (art. 72). Il decreto ministeriale LL.PP. 9 maggio 2001 («DM Urbanizzazione»), inoltre, su «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante », individua requisiti minimi inderogabili, con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione del suoli, ai fine di prevenire incidenti e limitarne conseguenze, indicando anche la necessità di mantenere opportune distanze minime di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali. A seguito dell'emanazione di tale decreto, ogni regione è tenuta ad adottare apposita disciplina, volta al coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo n. 334/1999 e dal decreto ministeriale LL.PP. 9 maggio 2001. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al «DM Urbanizzazione». In tale scenario, ciascuna regione può dotarsi dello strumento normativo atto a stabilire le procedure ritenute più idonee per il controllo degli insediamenti industriali fonte di rischio di incidente rilevante; tale atto deve statuire l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, mediante: |
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